Lo schema di contratto-tipo è stato predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sotto il coordinamento del Prefetto di L’Aquila e sentite le parti economiche.
Il contratto sopraindicato è stato elaborato in ottemperanza all’esigenza di omogeneità dei controlli antimafia da perseguirsi e realizzarsi nell’ambito degli interventi di riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, quale emerge dalle disposizioni normative in materia di tracciamento per finalità antimafia contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché nelle linee guida indicate dallo stesso Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del 31/12/2010.
In particolare, il suddetto schema si propone quale utile strumento a disposizione dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori sopraindicati, al fine di, da un lato, garantire la corretta esecuzione dei lavori stessi e consentire ai soggetti privati di rientrare nelle proprie abitazioni in condizioni di sicurezza prescritte nelle varie OO.PP.CC.MM., dall’altro, tutelare i committenti privati beneficiari delle provvidenze pubbliche in quanto soggetti non esperti in materia.
Si sottolinea, altresì, che il presente contratto è puramente facoltativo ed è, quindi, fatta salva la possibilità delle parti di utilizzare un differente modello contrattuale nel rispetto delle diposizioni normative contenute nel Codice Civile e nella legge n. 136/2010 e s.m.i..
Lo schema di contratto-tipo è stato elaborato tenendo conto della circostanza che i lavori di riparazione/ricostruzione in questione vengono affidati direttamente all’impresa e computati sulla base del prezziario regionale dei lavori pubblici, senza alcun ribasso, tenuto conto che i contributi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), e) ed e-bis) del d.l. n. 39/09 conv. dalla legge n. 77/09, destinati alla ricostruzione/riparazione in parola sono concessi a titolo di indennizzo e non già di contributo e, pertanto, i privati beneficiari sono esonerati dall’obbligo di espletare procedure ad evidenza pubblica.
In ultimo, allo scopo di salvaguardare le stesse esigenze dei committenti privati, nonché la professionalità e le competenze delle imprese che operano nel settore, è auspicabile che i privati facciano opportunamente riferimento agli indici quali-quantitativi (“rating”) delle imprese nella valutazione delle medesime che intendano accedere alla procedura di assegnazione dei lavori in questione.











