Tra le novità del decreto commissariale n. 27 vengono incluse nel contributo per la ricostruzione delle case classificate “E” attività prima non coperte tra cui la demolizione e lo smaltimento delle macerie, nonché le spese tecniche, quelle relative ai sondaggi e l’IVA. Il decreto, inoltre, aumenta le superfici da considerare per il calcolo del contributo: nella superficie utile (SU), infatti, sono compresi anche i locali a destinazione d’uso direzionale, commerciale, artigianale, ricettiva, ufficio, nonché i sottotetti, a condizione che rispondano ai requisiti di norma. Alle superfici non residenziale (SNR) e parcheggi (SP) non si applica il limite del 45%, ma queste si calcolano per intero, applicando poi la riduzione del 60% . Infine, se lo spessore delle pareti portanti è superiore a 30 centimetri, SU, SNR e SP sono calcolate come se questo fosse pari a 30 centimetri. Il decreto chiarisce poi una serie di questioni relative alla sostituzione edilizia (di cui all’art. 5 della OPCM n. 3881/2010). Per quanto riguarda la demolizione, questa è prevista nei casi indicati all’art.5, comma 5 Opcm 3881/11 giugno 2010 (edificio completamente crollato, crollo di almeno il 25% delle strutture portanti, etc.) o nel caso in cui si dimostri che il costo del progetto di riparazione è superiore a quello per la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Ove non sussistano le due fattispecie sopra indicate, il proprietario, qualora volesse, potrebbe comunque adottare la soluzione della sostituzione edilizia, ma in tal caso il contributo è quantificato in base al costo risultante dal progetto di riparazione e miglioramento (calcolato secondo i criteri dell’Opcm 3790 del 2009). Si ricorda che tale costo non può, in ogni caso, superare quello per la costruzione di un fabbricato di uguale volumetria per l'edilizia agevolata della regione Abruzzo. Secondo ordini professionali, categorie e cittadini, tali costi, fissati nella Dgr n. 615 del 9 agosto, erano però insufficienti per consentire la ricostruzione del patrimonio abitativo aquilano. Per questo motivo il decreto n. 27 ha introdotto nuovi criteri per calcolare i contributi ammissibili per gli interventi sulle case “E”, abbattendo il limite massimo previsto nella delibera (1.180 €/mq).
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