Con la firma del decreto n. 12 sono state definite le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori per la ricostruzione o la riparazione degli aggregati edilizi danneggiati dal sisma. Il decreto regolamenta gli organismi di questo genere, dando attuazione a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820. Prima della costituzione di tali consorzi - per i quali il decreto commissariale prevede i criteri, gli organismi e le modalità di funzionamento - dovranno essere individuati dai Comuni gli aggregati edilizi. I consorzi saranno costituiti tra i proprietari delle singole unità immobiliari che formano l’aggregato (o da coloro che hanno diritto reale di uso o usufrutto) attraverso una scrittura privata. Nel decreto è presente uno schema tipo da utilizzare per l'atto costitutivo. La creazione di tale organismo sarà valida anche se non tutti i proprietari - o gli aventi titolo - decideranno di aderirvi. Il decreto, così come l'ordinanza, hanno infatti previsto che il consorzio sia efficace con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato, come stabilita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820. Una volta costituito, il consorzio ha lo scopo di svolgere le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’aggregato ed è tenuto ad affidare i lavori da eseguirsi in conformità alla normativa vigente. La durata del consorzio stesso non può essere inferiore a 6 anni, salvo un anticipato scioglimento in caso di raggiungimento dello scopo. Il decreto 12 detta anche i tempi entro i quali questi organi dovranno essere costituiti in base alle pubblicazioni agli albi pretori dei Comuni dei relativi aggregati edilizi, nonché i poteri sostitutivi delle Municipalità in caso di inadempimenti dei proprietari interessati all'allestimento del consorzio obbligatorio. In alternativa a quest'ultimo, è possibile delegare uno dei proprietari dell'aggregato attraverso una procura speciale. Anche in questo caso, il decreto contiene un'apposita modulistica.
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