Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell’ 11 giugno 2010, richiamata dal commissario Gianni Chiodi nel corso di un suo recente intervento, all’articolo 9 è stato chiarito che i contributi per la ricostruzione previsti dai diversi provvedimenti spettano, per gli immobili diversi dalla abitazione principale o a uso non abitativo, anche ai non residenti nella Regione Abruzzo. Ciò, a conferma degli indirizzi emanati dalla Protezione Civile Nazionale e del parere della Commissione Tecnico Scientifica del Commissario delegato per la ricostruzione. Occorre però precisare che tale beneficio vale soltanto per gli edifici con esito di agibilità B, C ed E. Quelli classificati A sono esclusi, in quanto l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 – che prevede per l’appunto la concessione dei contributi per le case agibili – lega indissolubilmente l’abitazione principale alla residenza. Il contributo pertanto – massimo 20.000 euro per gli immobili uso abitativo in ex zona rossa, 10.000 euro in tutti gli altri casi – può essere concesso solo ai proprietari residenti di abitazioni principali.
TAG: case A, seconde case, contributi
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